Comune di Collarmele
Piazza Primo Maggio - 67040
Tel. 0863/78126-789330
Fax. 0863/789331
P.I. 00212670665
Ordinanza commercio itinerante
OGGETTO: Esercizio del commercio in forma itinerante.
IL SINDACO
RILEVATA la necessità di disciplinare l’afflusso dei commercianti su aree pubbliche in forma itinerante;
VISTI gli artt. 27-28-29-30-31 del D. Lgs. 114/98, e gli artt. 9-16 della L.R. 23/12/1999 n. 135;
VISTO l’art. 16, comma 4 della citata legge regionale che recita “I Comuni possono stabilire divieti e limitazioni all’esercizio dell’attività in forma itinerante esclusivamente per motivi di viabilità e traffico, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Possono altresì individuare aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nelle quali l’esercizio dell’attività del commercio su aree pubbliche è sottoposto a particolari condizioni”.
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 48 del 31/07/2008 “Regolamentazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Art. 28 D. lgs. 114/98 e art 16 L.R. 135/99”;
RITENUTO pertanto di dover determinare gli orari dell’esercizio dell’attività in forma itinerante su aree pubbliche e dover individuare nel centro urbano, per motivi di viabilità , le aree in cui debba essere vietata tale tipologia di commercio di qualsiasi genere alimentare e non;
O R D I N A
Di stabilire il seguente orario di esercizio dei commercianti su aree pubbliche in forma itinerante:
ORARIO DI ESERCIZIO
Dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30
esclusivamente per la giornata di GIOVEDI’ di ogni settimana;
DIVIETI E LIMITAZIONI DELL’ATTIVITA’
Per motivi di viabilità e traffico, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica in tutto il territorio di Collarmele.
Nella giornata consentita è vietato l’esercizio del commercio nelle seguenti strade:
Via Nazionale, Via Battisti, Via Umberto 1°.
SANZIONI
Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti dalla presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,64 a € 3.098,75 (art. 29 D.Lgs. 114/98 e L.R. 135/99). – Si osservano per l’accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 689 del 24/11/1981.
La polizia municipale, e gli Agenti delle forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Sono revocate con effetto immediato tutte le precedenti ordinanze in materia.
D I S P O N E
La pubblicazione della presente sul sito internet del Comune di Collarmele.
Dalla Residenza Municipale, lì 02 agosto 2008
Il Sindaco
F.to Dario DE LUCA
Affissa all’Albo Pretorio il 02/08/2008







