Denuncia di nascita

Dall’ATTO DI NASCITA è possibile ottenere le seguenti certificazioni:
1. Certificato di nascita;
2. Estratto di nascita: ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
Se dopo la scadenza le informazioni in essa contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.
3. Copia integrale dell’atto di nascita.

NATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 127/97 (In vigore dal 18.5.97)

1. CERTIFICATO DI NASCITA:
Certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell’atto di nascita.
Si può ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al  momento della nascita.
Nel Comune di attuale residenza ,si può ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.
2. ESTRATTO DI NASCITA:
Certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell’atto ed eventuali  annotazioni marginali (matrimonio,decesso ecc.)
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato.
L’estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita. Può essere rilasciato anche su modello internazionale ( plurilingue) previa richiesta  dell’interessato.
3. COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA:
E’ la copia conforme all’atto originale che riporta integralmente tutti  i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull’atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc.
La copia integrale dell’atto di nascita,si ottiene solo nel comune di nascita,  previa richiesta dell’interessato.

NATI TRA L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE 127/97 ( cioè dopo il 18.5.97 ) E PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 396/2000.

1. CERTIFICATO DI NASCITA:
Certifica il cognome, nome,data e luogo di nascita,il comune della registrazione di nascita e numero dell’atto di nascita.

Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza.

2. ESTRATTO DI NASCITA:
Certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio,decesso  ecc.)

Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta
dell’interessato. L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L’estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell’interessato o di un familiare.

3. COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA:
E’ la copia conforme all’atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull’atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc.

La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di
residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

NATI DOPO L’INTRODUZIONE DELLA LEGGE 127/97 (cioe’ dopo il 18.5.97) ED IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 396/2000 ( cioè dopo il 30.3.2001)
1. CERTIFICATO DI NASCITA:
Certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell’atto di nascita.
Si può ottenere:
a. nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è  resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono;
b. nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre.

2. ESTRATTO DI NASCITA:
Certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita,  ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’ atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio,decesso   ecc.)
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato o di un familiare.
L’estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell’interessato o di un familiare. Si può ottenere:
a. nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è  resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono;
b. nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello
di residenza della madre, se  nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza .

3. COPIA INTEGRALE DELL’ATTO DI NASCITA:
E’ la copia conforme all’atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull’atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc.
Si può ottenere:
c. nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono;
d. nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non  risiedono nello stesso comune, in quello di  residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la  dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza.

E’ vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati / estratti

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti :
1) ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sottoscritte dall’interessato
2) ad acquisire d’ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.

Si sottolinea che queste modalità non sono obbligatorie per gli enti privati che, pertanto, possono continuare a richiedere la produzione di certificati /estratti

Modulistica disponibile

 

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